Quante volte le vacanze riservano brutte sorprese? I tour operator interpretano a modo loro le nostre esigenze, le compagnie aeree se la prendono comoda o smarriscono i nostri bagagli, gli alberghi ci rifilano alloggi che lasciano quantomeno a desiderare.
Per fortuna ci sono dei diritti tutelati per legge. Sono i cosiddetti “diritti del turista”.
Li riassume per noi l’Unione Nazionale Consumatori, associazione in difesa della categoria che offre assistenza e informazioni al turista disorientato.
Secondo il legislatore i beneficiari delle disposizioni di tutela contro le frodi da vacanza sono coloro che hanno acquistato un viaggio “tutto compreso”, un pacchetto, cioè, che comprende almeno due elementi tra costi di trasporto, alloggio e servizi turistici estranei ai già citati (come il servizio di accompagnamento da parte di una guida).
Affinché esista un risarcimento deve esserci un contratto, con relative condizioni poste in calce. In merito il cliente deve pretendere il rispetto del diritto all’informazione.
Chi acquista un pacchetto deve conoscere ogni parte del contratto prima di concludere l’atto di compravendita, ed è compito del tour operator fornire tutte le informazioni attinenti al servizio fornito. Orari, itinerari, recapiti, prezzi; una volta comunicati a accettati dalla controparte sono protetti da diritto di recesso e dall’eventuale diritto al risarcimento, che scatta in caso di inadempimento contrattuale.
Inoltre è illegittima qualsiasi richiesta di pagamento che esula dal contratto avanzata nei venti giorni prima della partenza. Una revisione del prezzo è possibile prima di tale termine, ma non può superare il 10%.
Diritto di recesso.
Due sono i casi. Se si tratta di “recesso ingiustificato”, cioè ascrivibile esclusivamente alla giurisdizione del cliente, il tour operator non può richiedere come risarcimento una somma superiore al 25% del prezzo dell’intero pacchetto.
Se invece la mancata partenza è dovuta ad inadempienze di qualsiasi genere imputabili al tour operator, il recesso è ingiustificato e all’aspirante turista spetta il rimborso dell’intera somma.
Inadempimento del tour operator
In questo caso la legge tutela il diritto alla vacanza e garantisce, in alcuni casi, anche il danno morale da “vacanza rovinata”. Sarà il giudice civile a decretare in tribunale la pena in capo al tour operator inadempiente.
Qualora il cliente in sede di villeggiatura presenti reclami giustificati, il tour operator è obbligato a prodigarsi affinché la situazione si normalizzi. Attenzione, perché la mancata protesta durante il soggiorno non preclude al cliente la possibilità di richiedere il rimborso una volta terminato l’intervallo contrattuale.
In tutti i casi, infatti, il turista insoddisfatto potrà avanzare una formale richiesta di risarcimento al rientro dalla trappola/villeggiatura, attraverso una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Ma solo entro i 10 giorni successivi al rientro.
Il termine di prescrizione è invece di tre anni in caso di danni alla persona.
Scritto da: Maria Eleonora Pisu
La Redazione
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